di Cristian Rovito

Con l’approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati, il legislatore nazionale ha introdotto nel codice penale il reato di “omicidio nautico” e di “lesioni nautiche”. Un’innovazione giuridica che avrebbe un’origine quasi poetica.

Nel Canto XX dell’Inferno, vi è un passo in cui Dante Alighieri scrive: «Suso in Italia bella giace un laco, a piè de l’Alpe che serra Lamagna sovra Tiralli, c’ha nome Benaco».

Ebbene, il Sommo Poeta si riferisce al bellissimo Lago di Garda. Ed è proprio sul Lago di Garda che le cronache giudiziarie dell’inizio estate 2021 focalizzano la propria attenzione quando misero in vetrina mediatica il drammatico sinistro marittimo occorso ad Umberto Garzarella, che insieme alla fidanzata Greta, rimasero vittima di un incidente nautico causato da un tedesco che si era messo alla condotta di un motoscafo in stato di ebrezza. A bordo del proprio gozzo, la coppia venne travolta dall’imbarcazione che navigava ad una velocità quattro volte superiore a quella consentita. Si sono poi susseguiti altri avvenimenti tragici. Non ultimo quello dell’agosto 2023: due imbarcazioni si scontrano; su una di queste lo skipper è risultato positivo all’alcooltest. Muore una turistica americana. Si è dinanzi a fatti di evidente gravità e tragicità sociale che inevitabilmente hanno attirato e richiamato l’attenzione del legislatore sulla necessità di introdurre, nel codice penale, il reato di “omicidio nautico”, prevedendo la medesima disciplina prevista per l’omicidio stradale.

Se si analizzasse la questione sotto un profilo socio-criminologico non si potrebbe fare a meno di citare il sociologo americano David L. Altheide, il cui ragionamento teorico si esprime sulla constatazione che la nostra sia una società sostanzialmente costruita sulla paura: «Le notizie sembrano annunciare costantemente un allarme criminale, un monitoraggio del terrorismo o un allarme per i consumatori, e un nuovo pericolo – come il virus del Nilo occidentale, una brutta stagione influenzale o un attacco di squalo – è proprio dietro l’angolo». Sebbene una ragionevole preoccupazione sia salutare, afferma ancora che gran parte della paura che ci circonda è ingiustificata. Si riduce a un uso eccessivo del linguaggio della paura e a un’industria dei media e dell’intrattenimento troppo ansiosa che tenta di toccare una corda emotiva. C’è un discorso di paura che pervade la società che si accompagna alla sensazione che il pericolo, il terrore e la paura siano pervasivi e sempre dietro l’angolo.

L’introduzione dell’omicidio stradale, ed ora anche nautico, sono riconducibili sotto la medesima ratio legis: esercitare una nuova azione punitivo-repressiva su comportamenti che non erano sanzionati in maniera adeguata, trattandosi di azioni ricondotte alla fattispecie di reato colposo. Al pari degli automobilisti, anche i diportisti al timone di un natante, un’imbarcazione o di una nave, sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, che avessero causato la morte di una persona, devono essere puniti con pene sensibilmente maggiori rispetto a quelle previste per l’omicidio colposo.

La nuova legge vuole colmare una vera e propria lacuna normativa, in quanto rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio: vita ed integrità fisica e l’atteggiamento psicologico del reo. In effetti apparirebbe assolutamente non proporzionata ed eticamente e moralmente inaccettabile che la medesima persona, responsabile della morte di un’altra, alla guida di un’automobile rischi fino a diciott’anni anni mentre alla guida di un’imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi.

L’indirizzo politico – criminale, attenzionabile sul piano dell’analisi criminologica, che il parlamentare proponente ha voluto sussumere nel progetto di legge, ora definitivamente approvato ed in attesa di essere promulgato e pubblicato, attiene ad una maggiore incidenza punitiva sia sull’entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l’immediata efficacia, sia sul corretto inquadramento dell’approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa.

La nuova legge ha modificato il comma 1 dell’art. 589-bis c.p., rinominandolo, tra l’altro, “Omicidio stradale e nautico”, con la nuova fattispecie penale dell’omicidio colposo nautico, che punisce: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna” con la reclusione da due a sette anni. Il testo approvato interviene altresì anche sui commi successivi, disciplinando diverse aggravanti ed apportando evidenti modifiche al vigente codice di procedura penale per ciò che concerne l’arresto in flagranza. Punita ancora più gravemente, con la detenzione da otto a dodici anni di reclusione, la condotta di chi cagiona la morte di qualcuno perché si pone alla guida di natanti o imbarcazioni in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o chi commette il reato in stato di ebbrezza. Pene severe per chi commette il reato di omicidio in presenza di patente nautica sospesa o revocata. Infine, pena massima di 18 anni di reclusione per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi nel caso in cui venga cagionata la morte e le lesioni di più soggetti.

Un’ulteriore innovazione giuridica operata dalla nuova legge riguarda il delitto di lesioni personali di cui all’art. 590bis cod. pen., ora rubricato in “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime”.

Le pene previste nel caso in cui le lesioni siano conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione della navigazione marittima sono da tre mesi a un anno di reclusione se le lesioni sono gravi, da uno a tre anni se le lesioni sono gravissime. Pene più elevate, come per l’omicidio nautico, qualora le lesioni siano state provocate al conducente del natante o dell’imbarcazione in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. Anche in questo caso se il reato è commesso da un soggetto che ha la patente nautica sospesa o revocata la pena per le lesioni è aumentata. Pena massima di 7 anni se le lesioni vengono cagionate a più soggetti. Sul piano procedurale ed investigativo è importante osservare che l’art. 3 della legge, prevede poi, in relazione al reato di lesioni personali nautiche (art. 590 bis comma 1 e 5) che per i fatti accaduti prima della sua entrata in vigore, il termine per la querela decorre da questa data, se la persona offesa ha avuto notizia in precedenza del fatto costituente reato. Se invece il procedimento è pendente presso la Procura della Repubblica, il pubblico ministero durante le indagini preliminari o il giudice dopo l’esercizio dell’azione penale, informano la persona offesa della facoltà di presentare querela e in questo caso il termine decorre da quando la stessa è stata resa edotta di questa possibilità.

L’AUTORE

Cristian Rovito è un criminologo qualificato AICIS, sociologo del crimine, giurista, consulente ed esperto ambientale, operatore di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Scrive per diverse riviste specializzate di settore, giornali, magazine e blog.

Dello stesso autore:

https://criminologiaicis.it/crimini-ambientali-analisi-e-contrasto-la-parabola-dellelefante/

https://criminologiaicis.it/eco-delitti-criminalistica-e-giurisprudenza-approcci-di-green-criminology/

https://criminologiaicis.it/green-criminology-e-mare-monstrum/

https://criminologiaicis.it/gli-scenari-della-criminologia-verde/

https://criminologiaicis.it/il-valore-dei-soldi-nelleconomia-criminale/